Art. 20 · Collegio arbitrale
Convenzione concessione impianto e esercizio stazioni radioeletriche a bordo navi

Art. 20

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Collegio arbitrale

In vigore dal 21 dic 1982
Tutte le controversie, che sorgano nel corso della presente concessione e per le quali non sia stato possibile raggiungere un accordo, sono deferite all'esame di un collegio arbitrale composto da cinque membri di cui due designati ·dall'Amministrazione, due dalla società ed uno, con funzioni di presidente, nominato d'intesa fra le parti oppure, in caso di disaccordo, dal presidente del Consiglio di Stato. Il collegio giudica secondo le norme di diritto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-19;900#art-cci-20