Convenzione concessione impianto e esercizio stazioni radioeletriche a bordo navi
Art. 16
16 / 22Vigilanza e controllo da parte dell'Amministrazione - Bilancio
In vigore dal 21 dic 1982
L'Amministrazione ha il diritto di effettuare:
a) le verifiche sulla contabilità della società per l'accertamento delle somme relative al canone che la società deve corrispondere all'Amministrazione ai sensi dell' della presente convenzione;
b) le verifiche ed i controlli sull'esercizio della concessione al fine di accertare la regolare osservanza degli obblighi assunti dalla società.
Le verifiche di cui alle lettere a) e b) del precedente comma possono essere effettuate anche dal Ministero del tesoro.
La società è tenuta a consentire l'accesso alle proprie sedi dei funzionari incaricati di effettuare le verifiche di cui al precedente primo comma ed a mettere a loro disposizione la documentazione ed i mezzi necessari per l'espletamento degli incarichi loro affidati.
La società deve trasmettere il proprio bilancio annuale, entro un mese dall'approvazione, all'Amministrazione ed al Ministero del tesoro.
La società deve assicurare una efficiente ed economica gestione delle attività affidatele in forza della presente convenzione al fine anche di consentire il regolare svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di bordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-19;900#art-cci-16