Convenzione concessione impianto e esercizio stazioni radioelettriche a bordo navi
Art. 6
6 / 22Impianti ed investimenti
In vigore dal 21 dic 1982
Entro il 30 novembre di ogni anno la società ha l'obbligo di
presentare all'Amministrazione, con adeguata documentazione, il programma degli investimenti che intende effettuare, specificando in particolare gli elementi relativi alla organizzazione - in Italia e all'estero - della società, alla consistenza delle scorte ed alla entità del personale, con particolare riguardo a quello addetto all'esercizio e alla manutenzione degli impianti.
La società deve inoltre trasmettere, entro il suddetto termine, un
elenco delle ditte - italiane ed estere - di cui si avvale per i lavori di manutenzione da effettuare alle stazioni radioelettriche a bordo delle navi.
La società è tenuta altresì ad inviare mensilmente
all'Amministrazione un elenco aggiornato comprensivo di tutti i natanti i cui impianti di bordo siano gestiti dalla società medesima e di comunicare, di volta in volta, le eventuali variazioni che si siano verificate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-19;899#art-cci-6