Convenzione concessione impianto e esercizio stazioni radioelettriche a bordo navi
Art. 3
3 / 22Condizioni per l'espletamento del servizio
In vigore dal 21 dic 1982
Per il regolare svolgimento del servizio radioelettrico di bordo, la società deve disporre:
a) del libero uso di quanto necessario per l'esercizio degli
impianti radioelettrici di bordo;
b) dell'ausilio nel territorio nazionale di una efficiente
organizzazione tecnica con propri incaricati nei principali porti, atta ad assicurare la regolarità del servizio nonché di depositi, officine o laboratori opportunamente dislocati, idonei a soddisfare le esigenze inerenti alla manutenzione ed all'esercizio degli apparati radioelettrici di bordo;
c) della necessaria organizzazione al fine di assicurare in ogni evenienza la perfetta regolarità di funzionamento del servizio radioelettrico per qualunque linea e traversata che interessino la navigazione delle navi su cui sono installate le stazioni radioelettriche oggetto della concessione, con l'osservanza delle norme legislative e regolamentari in vigore;
d) del personale radiotelegrafista munito di regolare certificato
di abilitazione nonché di tutti gli altri requisiti prescritti dalle leggi vigenti;
e) dell'ausilio all'estero di una adeguata organizzazione per
assicurare l'assistenza tecnico-amministrativa alle stazioni e al personale di bordo addetto alle stesse;
f) di una adeguata organizzazione amministrativa, per le
elaborazioni relative alla predisposizione, allo scambio ed al riscontro delle contabilità dei traffici di telecomunicazioni nazionali ed internazionali svolti dalle stazioni di bordo gestite dalla società, secondo le modalità e gli obblighi previsti nel successivo .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-19;899#art-cci-3