Art. 2 · Sede legale, capitale, amministratori e collegio sindacale, personale e statuto della società
Convenzione concessione impianto e esercizio stazioni radioelettriche a bordo navi

Art. 2

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Sede legale, capitale, amministratori e collegio sindacale, personale e statuto della società

In vigore dal 21 dic 1982
La sede legale della società è stabilita in Roma e può essere trasferita altrove con la preventiva autorizzazione dell'amministrazione. Il capitale della società, che alla data di entrata in vigore della presente convenzione è di lire 400 milioni, deve essere sempre adeguato alla entità del valore degli impianti da gestire nonché allo sviluppo dei medesimi. Il capitale della società deve essere in maggioranza di proprietà di persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana. Il presidente, l'amministratore delegato ed il direttore generale devono avere la cittadinanza italiana ed ottenere il preventivo gradimento del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministero del tesoro. Del medesimo collegio fanno parte due rappresentanti designati rispettivamente dall'Amministrazione e dal Ministero della marina mercantile, scelti tra i funzionari dei due Dicasteri. La società deve avere per scopo l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo delle navi per lo svolgimento dei servizi di telecomunicazioni. La società è tenuta ad adeguare il proprio statuto, ove necessario, alle disposizioni della presente convenzione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della convenzione stessa.
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