Art. 17 · Penalità
Convenzione concessione impianto e esercizio stazioni radioelettriche a bordo navi

Art. 17

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Penalità

In vigore dal 21 dic 1982
In caso di ritardo nel pagamento del canone di concessione e di qualsiasi altra somma a qualunque titolo dovuta all'Amministrazione, a norma della presente convenzione, la società è tenuta al pagamento, oltre che degli interessi legali, di una penale del 2,50% della somma dovuta in ragione d'anno per il primo mese e da un minimo del 5% fino ad un massimo dell'8% in ragione d'anno, per i mesi successivi. L'ammontare che la società concessionaria deve corrispondere all'Amministrazione per ritardati pagamenti ai sensi del precedente comma, non può, in ogni caso, essere inferiore a quello risultante dall'applicazione del tasso ufficiale di sconto vigente alla data in cui i pagamenti devono essere eseguiti. Qualora il ritardo superi un anno, l'Amministrazione ha la facoltà di applicare alla società la sanzione prevista nel successivo . Per tutte le altre violazioni agli obblighi della presente convenzione che non comportino una sanzione più grave, o per inosservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti relativi ai servizi oggetto della presente concessione, l'Amministrazione, dopo la debita contestazione alla società, può applicare alla società stessa una penalità da un minimo di L. 100.000 ad un massimo di L. 2.500.000 per ciascuna infrazione riscontrata. Le suddette penalità non esonerano la società da eventuali responsabilità verso terzi. Il pagamento delle penalità indicate nel presente articolo deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta dell'Amministrazione. Trascorso inutilmente tale termine, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale costituito dalla società, che deve essere reintegrato con le norme prescritte dall' della presente convenzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-19;899#art-cci-17