Convenzione concessione impianto e esercizio stazioni radioelettriche a bordo navi
Art. 12
12 / 22Obbligo di uniformarsi agli impegni assunti dallo Stato
In vigore dal 21 dic 1982
La società è tenuta alla osservanza delle leggi e dei regolamenti
sui servizi radioelettrici, delle convenzioni internazionali delle telecomunicazioni, delle leggi sulla sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare e dei rispettivi regolamenti ed atti addizionali, nonché degli altri accordi stipulati dal Governo italiano con Governi esteri, ovvero degli accordi che l'Amministrazione abbia a stipulare con le amministrazioni o le compagnie estere corrispondenti che abbiano riflessi sui servizi di telecomunicazioni formanti oggetto della presente convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-19;899#art-cci-12