Art. 5
Titolo II

Art. 5

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In vigore dal 23 ott 1982
Le notizie oggetto del censimento sono raccolte con questionario predisposto dall'Istituto centrale di statistica conforme al mod. ISTAT/CA/1 allegato al presente decreto. Esse, a seconda della loro natura, sono riferite alla data del 24 ottobre 1982 o all'annata agraria 1 novembre 1981-31 ottobre 1982.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-19;768#art-5