Titolo II
Art. 4
4 / 31In vigore dal 23 ott 1982
L'unità di rilevazione del censimento è l'azienda agricola, forestale e zootecnica.
Per azienda agricola, forestale e zootecnica si intende l'unità tecnico-economica, costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da impianti ad attrezzature varie, in cui si attua la produzione agricola, forestale e zootecnica ad opera di un conduttore, e cioè persona fisica, società od ente, che ne sopporta il rischio, sia da solo (conduttore coltivatore o conduttore con salariati e/o compartecipanti), sia in associazione ad un mezzadro o colono parziario.
Sono unità di rilevazione anche le aziende zootecniche prive di terreno agrario.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-19;768#art-4