Titolo V
Art. 26
26 / 31In vigore dal 23 ott 1982
I comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura tengono separata gestione, secondo le norme vigenti, delle somme loro accreditate dall'Istituto centrale di statistica per le operazioni di censimento, conservandone la relativa documentazione e ne dispongono in relazione alle esigenze operative.
Il sindaco e il dirigente dell'ufficio provinciale di censimento si attengono, nella formulazione delle richieste, nel controllo e nel rendiconto dei fondi, alle istruzioni emanate dall'Istituto centrale di statistica.
La misura dei compensi per gli eventuali lavori connessi con l'esecuzione del censimento, disposti dall'Istituto centrale di statistica di cui all'ultimo comma dell' della legge n. 864/80, è determinata dai competenti organi dell'Istituto medesimo. Per tali compensi dovrà essere tenuta separata gestione secondo le norme vigenti e secondo le istruzioni emanate dall'Istituto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-19;768#art-26