Art. 21
Titolo IV

Art. 21

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In vigore dal 23 ott 1982
A revisione ultimata, e comunque entro il 15 gennaio 1983, gli uffici comunali di censimento provvedono a separare da ciascun questionario di azienda il lembo staccabile del questionario stesso e ad inviarlo, in plico a parte, unitamente ai questionari di azienda ed ai modelli ausiliari, al competente ufficio province di censimento.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-19;768#art-21