Titolo IV
Art. 21
21 / 31In vigore dal 23 ott 1982
A revisione ultimata, e comunque entro il 15 gennaio 1983, gli uffici comunali di censimento provvedono a separare da ciascun questionario di azienda il lembo staccabile del questionario stesso e ad inviarlo, in plico a parte, unitamente ai questionari di azienda ed ai modelli ausiliari, al competente ufficio province di censimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-19;768#art-21