Art. 20
Titolo IV

Art. 20

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In vigore dal 23 ott 1982
Gli uffici comunali di censimento effettuano, con l'assistenza tecnica degli uffici intercomunali di censimento, la revisione quantitativa e qualitativa dei questionari, allo scopo di accertare che non vi siano state omissioni o duplicazioni nella rilevazione delle unità di censimento, e che i dati risultanti nei questionari rispecchino la effettiva situazione delle aziende. Le incompletezze e gli errori riscontrati in sede di revisione devono essere eliminati mediante informazioni assunte direttamente presso i conduttori o, se del caso, mediante accertamenti sul posto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-19;768#art-20