Art. 2
Titolo I

Art. 2

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In vigore dal 23 ott 1982
Il censimento generale dell'agricoltura rileva in ciascun comune: a) la consistenza numerica delle aziende agricole, forestali e zootecniche, di qualsiasi ampiezza e da chiunque condotte; b) le caratteristiche strutturali fondamentali delle singole aziende, quali la forma giuridica, la superficie, il sistema di conduzione, l'utilizzazione dei terreni, l'irrigazione, la consistenza degli allevamenti, i mezzi meccanici, gli impianti, i fabbricati rurali, il lavoro, la partecipazione a cooperative agricole e ad organismi associativi simili, la vendita dei prodotti e i vincoli contrattuali delle aziende. Per le aziende che praticano la coltivazione della vite, la rilevazione si uniforma a quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979, e successive modificazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-19;768#art-2