Art. 18
Titolo IV

Art. 18

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In vigore dal 23 ott 1982
I conduttori di aziende agricole, forestali e zootecniche i quali, entro il 30 novembre 1982, non siano stati interpellati per la compilazione del questionario devono farlo presente entro il 3 dicembre 1982 all'ufficio comunale di censimento, il quale provvede immediatamente a far censire le relative aziende.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-19;768#art-18