Art. 14
Titolo IV

Art. 14

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In vigore dal 23 ott 1982
Gli uffici comunali di censimento procedono entro il 31 luglio 1982, con l'assistenza tecnica degli uffici intercomunali, alla revisione ed all'aggiornamento dell'elenco delle aziende agricole forestali e zootecniche ricadenti nel proprio territorio, quali risultano dal secondo censimento generale dell'agricoltura 1970, alla ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento ed alla formazione degli stati di sezione provvisori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-19;768#art-14