Art. 10
Titolo III

Art. 10

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In vigore dal 23 ott 1982
Per assicurare la regolare ed uniforme applicazione delle norme di esecuzione del censimento e per armonizzare il servizio di assistenza ai comuni da parte degli uffici intercomunali di censimento, è costituito, presso l'ufficio provinciale di censimento, un comitato di coordinamento formato: dal dirigente dell'ufficio provinciale di censimento che lo presiede; da rappresentanti della regione o della provincia autonoma, fino ad un massimo di tre, scelti tra i dipendenti della regione o provincia stessa, o di altro ente pubblico, che operano in sede provinciale nel settore dell'agricoltura, tra i quali l'addetto statistico provinciale per le statistiche agricole, ove esista; da un rappresentante della prefettura; dal capo ufficio statistica dell'ufficio provinciale di statistica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-19;768#art-10