Art. 26

Art. 26

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In vigore dal 4 dic 1982
Con propri decreti ed ordinanze il Ministro della sanità applica le disposizioni adottate con le procedure comunitarie di cui agli della direttiva n. 72/462/CEE del 12 dicembre 1972 per l'attuazione della direttiva stessa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-09-10;889#art-26