Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 12 ott 1982
Il Ministero della pubblica istruzione adotta apposite iniziative per l'aggiornamento dei docenti che impartiscono l'insegnamento nelle attività di cui al precedente .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-09-10;722#art-3