Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 13 nov 1982
Il secondo comma dell' della legge 19 agosto 1976, n. 614, è sostituito dal seguente: "Un prodotto è preconfezionato quando è contenuto in un imballaggio di qualsiasi tipo, chiuso in assenza dell'acquirente e preparato in modo che la quantità del prodotto in esso contenuta abbia un valore prefissato e non possa essere modificata senza aprire o alterare palesemente l'imballaggio stesso".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-23;825#art-2