Titolo III
Art. 8
8 / 8In vigore dal 17 nov 1982
I posti di primo dirigente che risulteranno non coperti al termine delle operazioni di trasferimento di cui al precedente saranno conferiti per una sola volta, in deroga alle norme attualmente vigenti, mediante concorsi speciali per titoli, integrati da un esame colloquio, ai quali possono partecipare gli impiegati dei rispettivi ruoli del Ministero della sanità che rivestano, alla data prevista dai bandi, qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata ed abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio in qualifica superiore a quella di consigliere o equiparata, nonché gli impiegati delle carriere direttive delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e i dipendenti di ruolo degli enti locali e di enti pubblici anche economici, che abbiano compiuto alla predetta data almeno dieci anni di effettivo servizio nella carriera direttiva e che risultino in servizio presso il Ministero della sanità alla data di entrata in vigore della legge 26 aprile 1982, n. 186.
L'esame colloquio tenderà ad accertare la preparazione del candidato sotto il profilo tecnico ed amministrativo e la conoscenza dei particolari servizi di istituto.
I posti di dirigente superiore portati in aumento dal presente decreto, che risulteranno disponibili al termine delle operazioni di trasferimento di cui al precedente , saranno conferiti, per una sola volta, in deroga alle norme attualmente vigenti, mediante concorsi per titoli ai quali possono partecipare i primi dirigenti dei rispettivi ruoli del Ministero della sanità che compiano entro il 31 dicembre successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
Per i dipendenti del ruolo speciale di cui all'art. 24 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, si tiene conto della equiparazione di cui all' del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1982, n. 12.
Le categorie dei titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:
a) servizi prestati..................... punti 60 b) incarichi e servizi speciali............... punti 18 c) lavori originali concernenti compiti di istituto..... punti 12 d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento
professionale del candidato................. punti 10
La commissione esaminatrice dei concorsi di cui al presente articolo è composta come previsto dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
Alla attribuzione delle relative funzioni ai vincitori dei concorsi si provvederà a norma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 agosto 1982
PERTINI
SPADOLINI - ALTISSIMO - ANDREATTA - BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1982
Atti di Governo, registro n. 43, foglio n. 27
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-23;791#art-8