Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 4 nov 1982
È autorizzato l'impiego di unità di misura diverse da quelle legali: a) nei settori della navigazione marittima ed aerea e del traffico ferroviario, qualora tali unità siano contemplate da convenzioni o da accordi internazionali che vincolano l'Italia o la Comunità economica europea; b) per i prodotti e le apparecchiature immessi in commercio e/o in servizio alla data del 31 dicembre 1982 e per i relativi componenti e ricambi. Tuttavia i dispositivi indicatori degli strumenti di misura indicati nella lettera b) devono essere conformi alle disposizioni del presente decreto entro il 31 dicembre 1985. Nel settore disciplinato dal paragrafo I della "Norma internazionale ISO 2955 del 1 marzo 1974 - Elaborazione della informazione: Rappresentazioni di unità SI e di altre unità per l'uso di sistemi che comprendono serie limitate di caratteri", si applicano le prescrizioni fissate dalla stessa norma ISO in materia di unità contemplate dal presente decreto. È autorizzato fino al 31 dicembre 1989 l'impiego di indicazioni plurime, costituite dall'indicazione di una delle unità di misura legali previste all', primo comma, accompagnata da una o più indicazioni espresse con unità diverse. In tal caso l'indicazione dell'unità legale deve essere predominante e le dimensioni dei caratteri di tale indicazione devono essere almeno pari a quelle dei caratteri delle indicazioni che l'accompagnano. Gli strumenti di misura devono recare le indicazioni di grandezza in un'unica unità di misura legale.
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