Art. 3 ter

Art. 3 ter

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In vigore dal 3 giu 2011
1. Se uno strumento ha superato l'esame per l'approvazione CE del modello di cui al presente decreto e ai provvedimenti di attuazione delle relative direttive particolari, la direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali, sentito il parere del comitato centrale metrico, rilascia apposito certificato di approvazione CE del modello, che viene notificato al richiedente.

Note all'articolo

  • Il Decreto 4 marzo 2011 (in G.U. 19/5/2011, n. 115) ha disposto (con l'art. 1, comma 4, lettera b)) che "i riferimenti alla Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali, si intendono effettuati al corrispondente ufficio dirigenziale generale e, attualmente, alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-12;798#art-3-ter