Art. 21

Art. 21

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In vigore dal 3 giu 2011
La vigilanza sull'applicazione del presente decreto è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la esercita tramite l'ufficio centrale metrico e gli uffici provinciali metrici. Gli ispettori metrici incaricati dei controlli accertano le violazioni alle disposizioni del presente decreto e possono accedere liberamente nei locali adibiti alla produzione, al deposito e alla vendita di strumenti e di dispositivi muniti di contrassegni e marchi CE, anche se sono situati in punti franchi e hanno la funzione di magazzini doganali o vincolati dalla finanza. È fatto obbligo di dare loro assistenza e di agevolarne le operazioni, fornendo anche la manodopera ed i mezzi necessari all'esercizio del controllo.

Note all'articolo

  • Il Decreto 4 marzo 2011 (in G.U. 19/5/2011, n. 115) ha disposto - (con l'art. 1, comma 4, lettera a)) che "i riferimenti al Ministro ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si intendono effettuati al Ministro ed al Ministero dello sviluppo economico"; - (con l'art. 1, comma 4, lettera c)) che "i riferimenti all'Ufficio centrale metrico del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato si intendono effettuati al corrispondente ufficio dirigenziale non generale e, attualmente, alla Divisione XV della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica di cui alla lettera b)"; - (con l'art. 1, comma 4, lettera d)) che "i riferimenti agli Uffici provinciali metrici del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato si intendono effettuati all'ufficio corrispondente della competente Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-12;798#art-21