Art. 19

Art. 19

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In vigore dal 4 nov 1982
Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alle disposizioni del presente decreto sono assoggettate alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 3.000.000. La sanzione amministrativa contemplata nel comma precedente è applicata con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-12;798#art-19