Art. 17

Art. 17

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In vigore dal 3 giu 2011
Per la concessione dell'approvazione CE del modello devono essere corrisposti: per gli strumenti e dei dispositivi contemplati dalla vigente disciplina metrologica, per i quali la stessa disciplina ne prevede l'ammissione alla verificazione metrica mediante apposito provvedimento, gli stessi diritti previsti dall' della legge 14 febbraio 1951, n. 73; per gli altri strumenti e dei dispositivi i diritti fissati dal provvedimento di attuazione della direttiva particolare relativa alla categoria di appartenenza. Sono a carico del richiedente le spese: relative all'esecuzione di particolari prove ed esami previsti dal presente decreto e/o da provvedimenti di attuazione di direttive comunitarie particolari, anche se effettuati presso istituti specializzati, di cui l'ufficio centrale metrico può valersi qualora non disponga di adeguate attrezzature; occorrenti per la riproduzione a stampa del provvedimento di approvazione ai fini della sua diffusione presso gli uffici ed enti degli Stati membri della CEE interessati alla sua applicazione.

Note all'articolo

  • Il D.M. 18 marzo 1988, n. 132 ha disposto (con l'art. 20) che "negli articoli 2, comma 1, 6, 12, 15, 17 del decreto e' soppresso ogni riferimento ai "dispositivi"".
  • Il Decreto 4 marzo 2011 (in G.U. 19/5/2011, n. 115) ha disposto (con l'art. 1, comma 4, lettera c)) che "i riferimenti all'Ufficio centrale metrico del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato si intendono effettuati al corrispondente ufficio dirigenziale non generale e, attualmente, alla Divisione XV della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica di cui alla lettera b)".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-12;798#art-17