Art. 16

Art. 16

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In vigore dal 4 nov 1982
I provvedimenti di diniego, comunque adottati a termini del presente decreto o dei decreti di attuazione di direttive particolari, devono essere motivati e comunicati agli interessati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-12;798#art-16