Art. 01
24 / 28In vigore dal 12 mag 1988
Il presente decreto si applica:
a) agli strumenti di misura, alle parti di questi strumenti, ai dispositivi complementari, nonché ai complessi di misura, designati in seguito col termine "strumenti";
b) alle unità di misura, ai metodi di misurazione e di controllo e ai mezzi necessari alla loro applicazione;
c) alla determinazione, al metodo di misurazione, al controllo metrologico, e alla marcatura dei quantitativi precondizionati.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-12;798#art-01