Art. 3
3 / 5In vigore dal 14 ott 1982
Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 400 milioni annui, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate conseguenti all'applicazione della legge 20 luglio 1982, n. 464.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-07;735#art-3