Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 14 ott 1982
I particolari limiti del lavoro straordinario da effettuarsi per le prestazioni di cui all'articolo precedente saranno annualmente autorizzati con la procedura prevista dall' del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-07;735#art-2