Art. 4
4 / 4In vigore dal 10 ott 1982
Il presente decreto entra in vigore il 10 ottobre 1982.
Da tale data e fino al 31 dicembre 1982 è data facoltà all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di applicare alle spedizioni di cose i prezzi in vigore il 30 settembre 1982 aumentati: del 10%, in caso di spedizioni a carro;
del 12%, in caso di spedizioni in piccole partite e a bagaglio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 agosto 1982
PERTINI
SPADOLINI - BALZAMO - LA MALFA - ANDREATTA - BARTOLOMEI - MARCORA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1982
Registro n. 2 Trasporti, foglio n. 254
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-02;659#art-4