Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 10 ott 1982
Il presente decreto entra in vigore il 10 ottobre 1982. Da tale data e fino al 31 dicembre 1982 è data facoltà all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di applicare alle spedizioni di cose i prezzi in vigore il 30 settembre 1982 aumentati: del 10%, in caso di spedizioni a carro; del 12%, in caso di spedizioni in piccole partite e a bagaglio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 agosto 1982 PERTINI SPADOLINI - BALZAMO - LA MALFA - ANDREATTA - BARTOLOMEI - MARCORA Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1982 Registro n. 2 Trasporti, foglio n. 254
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