Art. 1

Art. 1

In vigore dal 4 set 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l', primo comma, della legge 18 luglio 1980, n. 406, che prevede l'emanazione delle disposizioni intese a regolare l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi, da assolversi dai vari organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi delle leggi 27 dicembre 1941, n. 1570, 13 maggio 1961, n. 469 e 26 luglio 1965, n. 966, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; Sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 1982; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale; Decreta: È approvato l'annesso regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi, vistato dal Ministro proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 luglio 1982 PERTINI SPADOLINI - ROGNONI DI GIESI Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1982 Atti di Governo, registro n. 41, foglio n. 30
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