Art. 23
Regolamento concernente norme sui servizi di prevenzione incendiTitolo II

Art. 23

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In vigore dal 4 set 1982
Con successive norme regolamentari si provvederà a determinare una nuova ed organica disciplina delle procedure per l'attuazione del servizio di vigilanza, in armonia con gli indirizzi del presente regolamento e a completo adempimento della previsione espressa dall', primo comma, della legge 18 luglio 1980, n. 406. Il Ministro dell'interno ROGNONI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-07-29;577#art-rcn-23