Regolamento concernente norme sui servizi di prevenzione incendi›Titolo II
Art. 18
18 / 23Procedure di prevenzione incendi
In vigore dal 4 set 1982
Ai fini dell'approvazione di un progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi, i comandi provinciali dei vigili del fuoco, oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite, possono avvalersi, nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti, di certificazioni rilasciate da enti e laboratori legalmente riconosciuti o da professionisti iscritti agli albi professionali.
L'esito degli accertamenti sopraluogo svolti dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, deve essere formalizzato a mezzo di apposito verbale da acquisire agli atti del comando provinciale.
Nella fase preliminare di progettazione i comandi provinciali dei vigili del fuoco potranno valutare le proposte dei professionisti e degli operatori privati per la individuazione delle soluzioni tecniche più idonee a garantire le condizioni di sicurezza antincendio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-07-29;577#art-rcn-18