Art. 13 · Esame dei progetti
Regolamento concernente norme sui servizi di prevenzione incendiTitolo II

Art. 13

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Esame dei progetti

In vigore dal 4 set 1982
I competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono, ai sensi dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, all'esame preventivo dei progetti delle aziende e lavorazioni elencate nelle tabelle A e B del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689, per l'accertamento della rispondenza dei progetti stessi alle vigenti norme o, in mancanza, ai criteri tecnici di prevenzione incendi, tenendo presenti le finalità ed i principi di base di cui al precedente e le esigenze funzionali e costruttive degli insediamenti, delle attività, degli impianti, ecc. Il motivato parere in merito all'esame preventivo dei progetti deve essere comunicato agli interessati entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della richiesta corredata della prescritta documentazione ovvero dalla data di perfezionamento della richiesta medesima. Le norme tecniche di prevenzione e le osservazioni generali formulate sui progetti, nonché i pareri espressi in materia dai competenti organi sono comunicati ai sindaci ai fini di tutti gli interventi, gli adeguamenti anche regolamentari, e i necessari adempimenti da disporre nell'ambito di competenza.
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