Regolamento concernente norme sui servizi di prevenzione incendi›Titolo II
Art. 11
11 / 23Competenze del comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi
In vigore dal 20 apr 2006
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139.
Nell'espletamento delle proprie attribuzioni il comitato potrà articolarsi in gruppi di lavoro.
Per determinati settori di competenza e per un tempo limitato alle esigenze di elaborazione e di aggiornamento di particolari norme tecniche, il comitato può avvalersi dell'opera di esperti o di rappresentanti di enti e organismi diversi da quelli indicati nel precedente .
All'emanazione delle norme e delle specifiche tecniche, elaborate e aggiornate dal comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi si provvede mediante decreti del Ministero dell'interno con l'eventuale concerto di altri Ministeri interessati.
Il comitato, all'inizio di ogni anno, formula il programma generale della propria attività concernente i compiti al medesimo attribuiti, nonché una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 ha disposto (con l'art. 35, comma 1, lettere tt)) che il presente articolo e' abrogato, ad eccezione dei commi 2, 3, 4 e 5, da mantenere in vigore fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 21, comma 2, del medesimo decreto legislativo
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-07-29;577#art-rcn-11