Capo I
Art. 2
2 / 20In vigore dal 3 set 1982
Per le violazioni a norme relative a materie di competenza statale, il rapporto è comunque presentato al prefetto quando l'ordinamento dei rispettivi Ministeri, alle cui attribuzioni siano comunque riconducibili le materie inerenti alle violazioni stesse, non preveda uffici periferici.
Il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, è abrogato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-07-29;571#art-2