Capo II
Art. 19
19 / 20In vigore dal 3 set 1982
È fatto salvo quanto diversamente previsto in materia di sequestro o di confisca da disposizioni di legge vigenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-07-29;571#art-19