Art. 16
Capo II

Art. 16

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In vigore dal 3 set 1982
Se, decorsi sei mesi da quando il provvedimento che dispone la restituzione delle cose sequestrate è divenuto inoppugnabile, il soggetto a favore del quale è stata ordinata la restituzione delle cose sequestrate non provvede a ritirarle, i soggetti indicati nel secondo comma del precedente ne informano l'autorità che ha disposto la restituzione, la quale ordina la vendita delle cose stesse a cura dei predetti soggetti. Le somme ricavate dalla vendita, dedotte quelle relative alle spese di custodia e di conservazione successive al provvedimento di cui al comma precedente nonché, quelle anteriori al provvedimento stesso, se dovute dall'interessato, sono versate su un libretto postale infruttifero intestato al soggetto a favore del quale è stata disposta la restituzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-07-29;571#art-16