Art. 14
Capo II

Art. 14

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In vigore dal 3 set 1982
La restituzione delle cose sequestrate è disposta a favore di colui che le deteneva al momento dell'esecuzione del sequestro ovvero di chi provi di averne diritto e ne faccia istanza. Qualora sorga controversia circa il diritto alla restituzione l'autorità prevista dal primo comma dell' della legge dispone la restituzione solo a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria. Qualora le cose vengano sottoposte a sequestro giudiziario colui che le aveva in custodia deve avvertirne immediatamente l'autorità di cui al secondo comma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-07-29;571#art-14