Art. 7
7 / 10In vigore dal 15 ott 1982
Con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, dispone le modifiche delle norme tecniche di cui all'allegato al presente decreto necessarie per adeguarle alle misure adottate ai sensi degli della direttiva attuata con il presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-07-21;741#art-7