Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 13 ott 1982
Prima del rilascio dell'autorizzazione dovrà essere verificato se non sia opportuno, per ragioni di sicurezza di approvvigionamento del combustibile, equipaggiare la centrale elettrica in questione con impianti bivalenti che consentano di utilizzare il carbon fossile come combustibile di sostituzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-07-21;729#art-2