Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 24 mar 1983
Al personale inquadrato nel ruolo speciale istituito con il presente decreto si applicano le disposizioni sul trattamento giuridico ed economico di attività di servizio nonché quello di previdenza e di quiescenza vigenti per i dipendenti civili dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-06-30;1127#art-4