Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 5 ago 1982
Si terranno, almeno due volte all'anno, riunioni presso l'Istituto superiore di sanità, dei rappresentanti delle regioni, segnatamente al fine di: assicurare l'esecuzione armonizzata della sorveglianza biologica ed in particolare delle disposizioni degli ; controllare la comparabilità delle analisi effettuate; esaminare le informazioni e facilitare lo scambio di informazioni tra le regioni sui risultati ottenuti mediante la sorveglianza biologica e sulle misure adottate a norma dell'. L'Istituto superiore di sanità invierà dettagliati rapporti, su queste riunioni, al Ministero della sanità ed alla commissione delle Comunità europee.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-06-08;496#art-9