Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 5 ago 1982
Le regioni, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, comunicano la designazione del rappresentante regionale incaricato di trasmettere al Ministero della sanità ed all'Istituto superiore di sanità: i dati relativi alla sorveglianza biologica dei gruppi di popolazione di cui all', contenenti indicazioni riguardanti il metodo d'analisi, i gruppi di popolazione esaminati e le zone in cui è stata effettuata la campionatura; tali dati debbono garantire l'anonimato delle persone esaminate. Le modalità e la prima trasmissione dei dati suddetti saranno stabilite di comune accordo tra il Ministero della sanità, l'Istituto superiore di sanità e le singole regioni; le informazioni sui fattori che si presume siano le cause del superamento dei livelli di riferimento di cui all'. La regione comunica inoltre al Ministero della sanità le misure adottate a norma dell'. Il Ministero stesso provvederà a riferire i dati, le informazioni e le misure di cui al comma precedente alla commissione delle Comunità europee.
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