Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 27 lug 1982
Per le acque di balneazione in prossimità delle frontiere e per quelle che le attraversano, gli obiettivi di qualità comuni, verranno determinati di concerto fra lo Stato italiano e gli Stati interessati, tenendo conto della normativa comunitaria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-06-08;470#art-10