Art. 2
2 / 9In vigore dal 18 lug 1982
Qualora l'imprenditore debba tenere una contabilità di magazzino secondo la vigente normativa, il controllo di essa, ove opportuno, va integrato, raffrontando detta contabilità con i documenti commerciali e, ove necessario, con l'effettiva consistenza delle scorte di magazzino.
L'imprenditore deve conservare la contabilità di magazzino per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla fine dell'anno in cui essa è stata compilata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-06-08;447#art-2