Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 4 lug 1982
All'art. 13 della legge 13 luglio 1966, n. 615, dopo la frase "sono consentiti con le limitazioni appresso indicate, i seguenti combustibili", aggiungere il seguente punto: "distillati di petrolio con contenuto in zolfo non superiore allo 0,8% in peso fino al 30 settembre 1983 e contenuto in zolfo non superiore allo 0,5% in peso a partire dal 10 ottobre 1983. Il loro impiego è consentito nelle parti del territorio nazionale non comprese nelle zone di controllo A e B, salvo quanto disposto dall'articolo 12".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-06-08;400#art-3