Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 4 lug 1982
L'art. 12 della legge 13 luglio 1966, n. 615, alla voce distillati di petrolio, è modificato come segue: "distillati di petrolio (kerosene, gasolio, ecc.) con contenuto in zolfo non superiore allo 0,3% in peso; fino al 30 giugno 1985 è ammesso un contenuto in zolfo non superiore allo 0,5% in peso".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-06-08;400#art-2