Art. 2
2 / 6In vigore dal 4 lug 1982
L'art. 12 della legge 13 luglio 1966, n. 615, alla voce distillati di petrolio, è modificato come segue:
"distillati di petrolio (kerosene, gasolio, ecc.) con contenuto in zolfo non superiore allo 0,3% in peso; fino al 30 giugno 1985 è ammesso un contenuto in zolfo non superiore allo 0,5% in peso".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-06-08;400#art-2