Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 28 lug 1982
Dopo l'art. 10 della legge 30 aprile 1976, n. 397, è inserito il seguente articolo: Art. 10-bis. - Gli animali da macello, da allevamento e da produzione sono ammessi fino al 31 dicembre 1982 alla spedizione dall'Italia verso gli Stati membri della Comunità europea indenni da oltre due anni da afta epizootica, che non praticano la vaccinazione sistematica, che non ammettono nel loro territorio la presenza di animali che siano stati vaccinati contro tale malattia da meno di un anno, e che si siano avvalsi della facoltà consentita dall'art. 4-ter, primo comma, della direttiva n. 64/432/CEE come modificata dalla direttiva n. 77/98/CEE del 21 dicembre 1976, alle seguenti condizioni: a) gli animali della specie bovina devono essere stati sottoposti ad un esame per la ricerca del virus aftoso con il metodo del raschiamento laringo-faringeo (detto "probang-test") con esito negativo; b) gli animali della specie bovina e suina devono essere stati sottoposti a ricerca sierologica per accentare la presenza di anticorpi aftosi, con esito negativo; c) gli animali della specie bovina e suina devono essere stati isolati per quattordici giorni in una stazione di quarantena, sotto la sorveglianza di un veterinario ufficiale, nel Paese speditore. Restando fermo che: 1) nessun animale che si trovi nell'azienda di origine o, eventualmente, nella stazione di quarantena può essere stato sottoposto a vaccinazione antiaftosa nel periodo di trenta giorni precedente la spedizione e nessun altro animale, ad eccezione di quelli che formano oggetto della spedizione, deve essere stato introdotto nell'azienda e nella stazione di quarantena in questo stesso periodo; 2) se gli esami, richiesti in applicazione del presente articolo, vengono effettuati nell'azienda, gli animali destinati alla spedizione debbono essere separati dagli altri animali fino al momento della spedizione stessa. Gli animali saranno inoltre sottoposti a ventuno giorni di quarantena nel Paese di destinazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-06-05;475#art-2