Art. 2

Art. 2

In vigore dal 1 ott 1982
Il regolamento avrà effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e da tale data restano abrogate tutto le disposizioni che risultino contrarie od incompatibili con esso nonché quelle contenute nel regolamento approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 maggio 1982 PERTINI SPADOLINI - GASPARI - DARIDA - FORMICA - ANDREATTA - LAGORIO - BALZAMO - MANNINO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1982 Atti di Governo, registro n. 42, foglio n. 1
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